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Statuto

 

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “ISTITUTO ABRUZZESE PER LA RICERCA E FORMAZIONE”

 

Art. 1 - (Costituzione, Denominazione, Sede e Durata)

E’ costituita tra essi comparenti una Associazione, senza scopo di lucro, sotto la denominazione “ISTITUTO ABRUZZESE PER LA RICERCA E FORMAZIONE”, in forma abbreviata I.A.Ri.Fo., in seguito “Associazione”.

L’Associazione ha sede in Chieti, via Eugenio Bruno n. 21. L’Associazione potrà istituire, trasferire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 2 - (Scopi e Finalità)

L’Associazione, le cui finalità si esauriscono nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo, anche con l’obiettivo di favorire lo scambio e l’integrazione interculturale tra i Paesi dell’Unione Europea e tra quest’ultimi e gli altri Paesi del mondo, persegue la finalità di promuovere e svolgere attività di formazione, di ogni ordine e grado, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, nell’ambito delle discipline mediche (anche medicina del lavoro), biologiche, sportive, tecniche, giuridiche, umanistiche, artistiche ed economiche, in seguito “settori scientifici di riferimento”, tra cui, con indicazione non esaustiva:

- promozione, organizzazione e gestione di percorsi di formazione professionale e manageriale continua e superiore, nei limiti previsti dalla vigente normativa e previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni (tra cui: per la Formazione Superiore e per la Formazione Continua e Permanente, Area Svantaggio, Area Orientamento e Accompagnamento al lavoro, etc.);

- promozione della costituzione di libere università riconosciute ovvero di filiazioni italiane di università estere ovvero di scuole di specializzazione post-laurea, di masters, con particolare riferimento ai settori scientifici di riferimento, il tutto anche con eventuale relativa istituzione e gestione delle suddette università, filiazioni, scuole di specializzazione e masters, qualora ciò sia consentito dalla vigente normativa;

- organizzazione e gestione di corsi di formazione in campo sanitario, in particolare per la prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nei limiti previsti dalla vigente normativa e previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni.

In via accessoria e non prevalente, anche di corredo alle suddette attività formative, l’Associazione  potrà:

- promuovere ed effettuare attività di ricerca scientifica in generale, tra cui, in particolare, la ricerca di base, applicata e tecnologica nell’ambito dei settori scientifici di riferimento; in particolare, e a titolo non esaustivo: attivare programmi di ricerca scientifica nell’ambito culturale delle Istituzioni Universitarie, attuantesi, anche, in progetti integrati; condurre programmi di ricerca scientifica, per conto di enti privati e pubblici, anche a mezzo convenzioni e/o collaborazioni integrate con università pubbliche e private, ovvero con altre istituzioni di ricerca sia pubbliche sia private; espletare singoli progetti di ricerca scientifica su commessa di enti sia privati sia pubblici, di società o soggetti commerciali, di università sia private sia pubbliche, ovvero di altre istituzioni di ricerca sia pubbliche sia private;

- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed eventi in genere, su temi scientifici in tutti i settori culturali propri delle istituzioni universitarie con particolare riferimento ai settori scientifici di riferimento; istituire premi per i migliori lavori scientifici negli ambiti culturali su detti;

- istituire riviste periodiche, a diffusione nazionale e internazionale, anche in formato elettronico e in via telematica, vertenti su questioni applicative nel campo dei settori scientifici di riferimento e pubblicanti, tra l’altro, gli studi e i lavori scientifici condotti in seno all’Associazione.

Tutte le suddette finalità vengono perseguite dall’Associazione senza perseguire, né direttamente né indirettamente, scopi lucrativi.

L’associazione potrà porre in essere tutti gli atti utili al perseguimento delle suddette finalità, tra cui:

- stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

- iscriversi presso l’Anagrafe Nazionale delle Ricerche;

- conseguire l’accreditamento quale ente formativo, ai sensi della disciplina sulla formazione professionale;

- conseguire qualsivoglia autorizzazione e/o abilitazione amministrativa si renda necessaria per lo svolgimento delle attività associative.

 

Art. 3 - (Categorie dei Soci)

Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri relativamente ai quali non siano noti fatti o comportamenti in palese contrasto con le finalità e le attività dell’Associazione.

Potranno, inoltre, essere soci enti pubblici e privati le cui attività esercitate non contraddicano gli scopi dell’Associazione e la cui strutturazione risponda a precipui canoni di democraticità.

Possono essere soci solo persone fisiche maggiori d’età ed è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori: quelli cui deve ricondursi la paternità dell’iniziativa associativa e senza il cui apporto organizzativo e coordinativo non si sarebbe addivenuti alla costituzione dell’Associazione, ovvero:

-DI GIANDOMENICO MARCO EUGENIO, nato ad Avezzano (AQ) il 15 novembre 1965 e residente a L’Aquila, via del Grifo n. 6, Cod. Fisc. DGNMCG65S15A515Z, libero professionista;

-ARQUILLA PAOLO, nato a L’Aquila (AQ) il 26 marzo 1953 e residente a L’Aquila, via Francesco Paolo Tosti n. 96, Cod. Fisc. RQLPLA53C26A345F, libero professionista.

Soci Ordinari: quelli (individuati, dopo la relativa ammissione, in apposito libro degli  associati tenuto a cura del Presidente) che, avendo dimostrato alte qualità morali e intellettuali e avendo enunciato la massima disponibilità a svolgere qualsivoglia attività possa risultare utile al perseguimento degli scopi associativi, siano stati ammessi a far parte dell’Associazione secondo la procedura dell’articolo seguente;

Soci Docenti: quelli (individuati, dopo la relativa ammissione, in apposito libro degli associati tenuto a cura del Presidente) che, avendo esperienze in campo didattico e formativo e avendo enunciato la massima disponibilità a svolgere qualsivoglia attività possa risultare utile al perseguimento degli scopi associativi, siano stati ammessi a far parte dell’Associazione secondo la procedura dell’articolo seguente

Soci Onorari: quelli che, condividendo, anche fattivamente, le finalità dell’Associazione, abbiano conseguito meriti nella ricerca scientifica, nelle professioni mediche, economiche e nell’ambito di attività sportive agonistiche, ovvero che abbiano fornito all’Associazione importanti servigi, lasciti o donazioni.

 

Art. 4 - (Ammissione dei Soci)

L’ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di tutti i Soci Fondatori.

La domanda di ammissione dovrà contenere il curriculum vitae nonché l’elencazione dei titoli posseduti.

Per l’ammissione dei Soci Ordinari, dei Soci Docenti e dei Soci Onorari occorre che l’accettazione della domanda di ammissione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno nel quale la domanda è accolta.

 

Art. 5 - (Doveri dei Soci)

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

 

Art. 6 - (Perdita della Qualifica di Socio)

La qualifica di Socio viene meno, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, per la verificazione alternativa di ognuna delle seguenti circostanze:

per rinuncia da parte del socio alla qualifica da comunicarsi per iscritto;

per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto (tra cui, in particolare, a quanto previsto dal precedente art. 5) o per altri motivi che comportino indegnità;

per ritardato pagamento dei contributi per oltre 1 (un) anno;

per incompatibilità a partecipare alla vita associativa denunciata anche da uno solo dei Soci Fondatori.

In nessun caso, salvo mortis causa ovvero salvo dimissioni spontanee ovvero salvo impedimento permanente, può venir meno la qualifica di Socio Fondatore.

 

Art. 7 - (Organi dell’Associazione)

Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Comitato di Garanzia;

- il Consiglio Scientifico;

- il Collegio dei Revisori.

 

Assemblea

 

Art. 8 - (Partecipazione all’Assemblea)

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria tanto in sede straordinaria:

a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;

b) su richiesta motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci;

c) su richiesta, indirizzata al Presidente, di tutti i Soci Fondatori.

 

Art. 9 - (Convocazione dell’Assemblea)

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 10 (odieci) giorni, mediante:

lettera raccomandata o telegramma spediti agli associati nel domicilio risultante dal libro degli associati oppure telefax, messaggio sms o messaggio di posta elettronica inviati agli associati, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all’indirizzo di posta elettronica notificato alla associazione ed annotato nel libro degli associati. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 8 (otto) giorni. L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione purché in Italia.

 

Art. 10 - (Costituzione e Deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita  sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci e comunque con la presenza dei soci che siano componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Soci Fondatori.

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ammesso a partecipare all’Assemblea: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia e in assenza anche di questi da persona designata dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, sono redatti da un Segretario scelto dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti, l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 

Art. 11 - (Forma di Votazione dell’Assemblea)

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

 

Art. 12 - (Compiti dell’Assemblea)

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

discutere e deliberare sui bilanci e rendiconti, consuntivi e preventivi, e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;

eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i membri del Comitato di Garanzia, i membri del Collegio dei Revisori;

fissare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le quote di ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;

deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte dei soggetti abilitati alla sua convocazione;

in sede straordinaria:

deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Comitato di Garanzia ovvero, unanimemente,  dai Soci Fondatori;

deliberare su ogni altro argomento rimesso alla sua competenza da codesto statuto.

 

Consiglio di Amministrazione

 

Art. 13 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;

deliberare le nomine delle persone che dovranno rivestire, relativamente ad ogni attività (progetti di ricerca, corsi di formazione, libera università, etc.) condotta in seno all’Associazione ovvero su iniziativa o con il patrocinio dell’Associazione medesima, le relative cariche dirigenziali, direttive ed esecutive (ad es.: Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di consiglio di area Didattica o organismi similari, Docenti, etc., per quanto riguarda la libera università; Responsabile di Progetto, Capo Area, Sottocapo Area, etc., per i Progetti di Ricerca; Direttore Responsabile, Coordinatore Editoriale, componenti del Comitato Scientifico per eventuali iniziative editoriali; Direttore dei Corsi, Direttore Amministrativo, Docenti, Tutors per le attività di Formazione Professionale; etc.), su proposta unanime dei Soci Fondatori;

predisporre i bilanci e i rendiconti, preventivi e consuntivi, da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della Presidenza;

deliberare l’istituzione, il trasferimento e/o la soppressione di uffici amministrativi, direzioni, filiali, succursali, agenzie e uffici;

deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;

dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente ovvero da ogni Socio Fondatore;

procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci contenuti nel libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio ovvero per accertare l’eventuale sopravvenienza di cause di esclusione, prendendo gli opportuni provvedimenti;

deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e da non soci.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

 

Art. 14 - (Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 2 (due) a 7 (sette) membri nominati dall’Assemblea Ordinaria prioritariamente tra i soci di più antica iscrizione all’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza anche di questi da persona designata dal consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché rappresentino meno della metà, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

 

Art. 15 - (Riunione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in un’unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate con:

lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza,

telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all’indirizzo di posta elettronica notificato all’Associazione.

Le riunioni possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest’ultimo nominato dal Presidente medesimo tra i consiglieri intervenuti.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

 

Presidente e Vice Presidente

 

Art. 16 - (Compiti del Presidente)

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l’Assemblea Generale dei Soci.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci sia nei riguardi dei terzi.

Il Presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, spetta al Presidente:

determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Generale dei Soci;

convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

richiedere, ove richiesto da presente Statuto, il parere dei Soci Fondatori;

curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

convocare e presiedere l’Assemblea Generale dei Soci;

sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;

esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;

curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri degli associati;

assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni.

In caso di impedimento le funzioni del Presidente sono assunte pro tempore dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri.

 

Art. 17 - (Elezione del Presidente)

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria nell’ambito dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione, tra i soci di più antica iscrizione all’Associazione, e dura in carica cinque anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni del Presidente sono assunte pro tempore dal Vice Presidente.

 

Comitato di Garanzia

 

Art. 18 - (Compiti del Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia - se nominato - espleta essenzialmente funzioni consultive.

Il Comitato di Garanzia può sottoporre all’Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni del Consiglio d’Amministrazione.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

 

Art. 19 - (Elezioni del Comitato di Garanzia)

Il Comitato di Garanzia è costituito da 3 (tre) a 9 (nove) membri nominati dall’Assemblea ordinaria tra tutti i soci.

Durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre tra tutti i Soci, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato di Garanzia elegge, tra i propri membri, il proprio presidente.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogniqualvolta il presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri.

Il Comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

 

Consiglio Scientifico

 

Art. 20 - (Compiti del Consiglio Scientifico e delle Commissioni Scientifiche)

Il Consiglio Scientifico è composto dal Socio Fondatore, Marco Eugenio Di Giandomenico, che lo presiede, e da soci dell’Associazione nominati, dal Consiglio di Amministrazione, quali Presidenti delle Commissioni Scientifiche, istituite dal Consiglio di Amministrazione medesimo con riferimento a ciascuna progettualità e/o settore di attività associativa. Il numero dei componenti da nominarsi tra illustri esponenti del mondo scientifico, con particolare riferimento ai settori d’interesse associativi, non è predeterminato.

Il Consiglio Scientifico fornisce pareri su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e, autonomamente, può proporre al Consiglio di Amministrazione attività per la realizzazione delle finalità sociali dell’Associazione e per il migliore andamento della gestione.

Il Consiglio Scientifico costituisce il supporter scientifico, anche in termini applicativi, di tutte le progettualità e attività, sia di ricerca sia di carattere didattico-formativo, istituite in seno all’Associazione.

Il Consiglio Scientifico è convocato almeno una volta l’anno dal suo Presidente che fissa l’ordine del giorno dell’adunanza.

Le delibere del Consiglio Scientifico sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni Scientifiche, tanto nella persona del loro Presidente quanto degli altri loro membri, sono nominate, su proposta unanime dei Soci Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione relativamente a progettualità e/o attività didattico-formative e/o di ricerca attivate in seno all’Associazione nell’ambito dei settori scientifici di riferimento.

Le Commissioni Scientifiche sono rappresentate, in seno al Consiglio Scientifico, dal loro Presidente che ne coordina tutte le attività.

Non è predeterminato il numero massimo di Commissioni Scientifiche istituibili dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio Scientifico e delle Commissioni Scientifiche durano a tempo indeterminato e sono revocabili, in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione, previo preavviso di tre mesi.

I membri delle Commissioni Scientifiche non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e precedentemente concordate e autorizzate da parte del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 21 – (Attività delle Commissioni Scientifiche)

L’attività delle commissione scientifiche consiste nel formulare progetti inerenti l’oggetto sociale dell’associazione.

Se il progetto prevede collaborazioni con Enti privati o pubblici, italiani o stranieri, partecipano all’attività della commissione scientifica almeno un rappresentante per ciascun Ente interessato al progetto.

Nella fase di formulazione del progetto la Commissione Scientifica dovrà redigere un piano di fattibilità che indichi costi e modalità di reperimento dei fondi necessari.

Dopo l’approvazione del progetto da parte del Comitato Scientifico e del Consiglio di Amministrazione la Commissione Scientifica avrà il compito di verificare il buon andamento dell’iniziativa e di valutare i risultati raggiunti.

I rapporti fra le commissioni scientifiche e gli organi dell’Associazione potranno essere dettagliati in apposito regolamento di cui all’art. 25 del presente Statuto.

 

Collegio dei Revisori

 

Art. 22 – (Collegio dei revisori)

Qualora se ne ravvisi la necessità ovvero sia imposto dalla legge, l’Assemblea generale nomina uno o più revisori dei conti che rimangono in carica per tre anni.

I Revisori dei Conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell’associazione e ne riferiscono all’Assemblea generale.

Il Collegio dei Revisori si raduna almeno due volte l’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

 

Finanze

Art. 23 - (Entrate dell’Associazione)

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalla quota di iscrizione da versarsi da parte di tutti i soci all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;

dai contributi annui ordinari dei soci, da stabilirsi annualmente dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione;

da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;

da versamenti volontari degli associati;

da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

dai proventi derivanti dall’esercizio in via non prevalente di eventuali attività commerciali in seno all’Associazione.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 28 marzo di ogni anno.

E’ stabilita l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

E’ fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 24 – (Regolamento Interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e con approvazione unanime da parte dei Soci Fondatori.

 

Rinvio

Art. 25 – (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazione.

 
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